mercoledì 23 settembre 2015

Risoluzione Municipio X del marzo 2015 approvata all'unanimità

Riportiamo qui di seguito il testo della risoluzione che il Municipio X adottò all'unanimità nel marzo 2015 per sollecitare il Comune a trovare una soluzione equa ai problemi di gestione dei PVQ municipali nell'interesse del Comune stesso, dei cittadini e delle gestioni virtuose, ma in evidente difficoltà per le mutate condizioni previste nel piano economico originario.

Premesso che
nel 1995 poiché il Servizio Giardini ritenne di essere nell’impossibilità di attrezzare e di assicurare una manutenzione costante ed efficace di tutte le aree verdi di proprietà comunale, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 169 in data 1 – 2 agosto 1995, anche al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini, si determinò ad indire un bando per l’affidamento in concessione dell’attrezzaggio e della gestione delle aree di proprietà comunale e delle aree verdi non attrezzate e/o non sufficientemente attrezzate (creazione dei Punti Verde Qualità, di seguito indicate anche nell’acronimo P.V.Q.);
con tale deliberazione era stabilito:

  • l’elenco delle attrezzature e dei servizi realizzabili
  • l’acquisizione al patrimonio comunale di tutte le attrezzature realizzate dal concessionario a fronte della gestione del verde attrezzato e dei servizi aperti al pubblico sia a titolo gratuito che a titolo oneroso
  • una durata di anni 33
  • pagamento di un canone, definito dal bando stesso;
  • con deliberazione della G.C. n. 1282 dell’11 giugno 1999 era approvato lo schema di convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma per la concessione di finanziamenti dell’importo complessivo di Lire 300.000.000.000 (Euro 154.937.069,00),agevolati alle seguenti condizioni:
  • garanzia principale, reale o personale, a carico del concessionario per un importo almeno pari al 10% del finanziamento accordato;
  •  garanzia accessoria da parte del Comune di Roma mediante rilascio di fideiussione nella misura dell’88% dell’ammontare delle rate di ammortamento scadenti tempo per tempo;
  • istituzione di un ulteriore fondo di garanzia alimentato con la ritenuta del 5% sugli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) erogati tempo per tempo ai singoli concessionari;
  • polizza fideiussoria a carico del concessionario per garantire le somme erogate durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo finale.
  •  investimento da parte del concessionario di capitale proprio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell’investimento al netto dell’IVA quale risultante dal piano economico-finanziario presentato;
  • con deliberazione della G.C. n. 763 del 7.12.2001, modificata ed integrata dalla deliberazione della G.C. n. 312 del 11.06.2002 era previsto un ulteriore finanziamento di Lire 100.000.000.000 (€ 51.645.689,91);
  • con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 gennaio 2006, la convenzione di cui al punto precedente veniva prorogata fino al 30 giugno 2006;
  • da ultimo, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 148 e n. 149 del 14 settembre 2006, venivano approvate nuove convenzioni, rispettivamente, tra il Comune di Roma e l’Istituto per il Credito Sportivo e tra il Comune di Roma e la Banca di Credito Cooperativo (la c.d. ‘II^ Convenzione’). In tali deliberazioni era previsto:
  • la durata del mutuo che, se a tasso variabile, poteva arrivare fino a 20 anni;
  • garanzia a carico del Comune di Roma nella misura del 95% del finanziamento;
  • garanzia del 5% a carico del concessionario mediante garanzia, reale o personale;
  • costituzione di un fondo di garanzia alimentato con la ritenuta del 5% sugli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) erogati tempo per tempo ai singoli concessionari.
  • con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 17 novembre 2009 veniva prorogata la validità della convenzione con la sola Banca di Credito Cooperativo per il periodo 2007/2010, in quanto l’Istituto per il Credito Sportivo aveva dichiarato di non essere più disponibile;
  • con successive deliberazioni 14 settembre 2006, n.148 e n.149 venivano approvate le convenzioni, rispettivamente per l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca per il Credito Cooperativo di Roma, per la concessione di fidejussioni da parte di Roma Capitale per Euro 90.000.000,00 per ciascuno Istituto finanziatore, a copertura del 95% dei mutui concessi per un triennio, a seguito delle quali, in data 19.10.2006, il Ragioniere firmava la convenzione;
  •  con deliberazione del C.C. n. 101 del 17 novembre 2009 è stato incrementato di Euro 220.000.000,00 il valore delle fidejussioni rilasciabili e prorogata per un ulteriore triennio la precedente convenzione con la B.C.C. per il rilascio delle fidejussioni;
  • le sopra citate deliberazioni rappresentano il quadro normativo adottato nel corso degli anni per il programma Punti Verde di Roma Capitale ed hanno determinato nella sua concreta applicazione una notevole ’esposizione finanziaria capitolina;
dato atto che:
con l'Ordinanza del Sindaco n. 43 del 16.03.2014 è stato istituito, nell'ambito della Direzione Esecutiva di Roma Capitale, l'Ufficio di Scopo denominato "Indirizzo e Coordinamento del Programma Punti Verde di Roma Capitale", con l’obbiettivo, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture capitoline preposte alle aree funzionali correlate, di adottare i provvedimenti attuativi necessari alla soluzione delle criticità rilevate, previa indagine ricognitiva dello stato di attuazione e delle problematiche connesse;
nel territorio del Municipio sono presenti i seguenti Punti Verdi Qualità:
………………………………….
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considerato che
a seguito del succedersi delle normative e dei provvedimenti deliberativi ed anche delle note vicende che hanno coinvolto Uffici Capitolini, non sempre si è verificato il possesso da parte dei concessionari e di eventuali sub concessionari di attività specifiche dei requisiti sia di ordine generale che speciale, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;

  • appare necessario prevedere quanto necessario per poter procedere all’acquisizione al patrimonio capitolino di tutte le attrezzature e gli impianti realizzati;
  • appare necessario procedere ad una diversa e più articolata previsione delle attrezzature e dei servizi realizzabili all’interno dei Punti Verdi Qualità anche al fine di tener conto dell'innovazione tecnologica sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria degli interventi proposti,
ritenuto che
gli effetti della mutata situazione del mercato del loisir e del benessere nel quale operano tutti i Punti Verdi Qualità, della crisi economica che coinvolge strati di popolazione sempre più ampi deve essere affrontata con decisione e con strumenti innovativi al fine di evitare che la stessa abbia un impatto negativo sulla solvibilità dei Concessionari con la conseguenti ricadute:

  • sulle imprese che stanno eseguendo i lavori, imprese che si vedranno costrette a ricorrere alla cassa integrazione o, addirittura, a ridurre il personale;
  • sui soggetti che stanno gestendo i servizi aperti ai cittadini, soggetti per le quali non è possibile il ricorso alla cassa integrazione;
  • sui cittadini (e sono diverse decine di migliaia) che frequentano i Punti Verdi Qualità, cittadini che si vedranno privati di una serie di servizi con un conseguente peggioramento della qualità della vita;
  • l’ insolvenza di ciascuno dei Concessionari si ripercuote direttamente sul bilancio di Roma Capitale che a norma dei provvedimenti autorizzativi del Consiglio Comunale, è garante per una quota del 90%-95% dell’importo dei mutui;
IL CONSIGLIO DEL X MUNICIPIO
DELIBERA
per le motivazioni in premessa che formano parte integrante del presente dispositivo di impegnare il Sindaco e la Giunta Capitolina a :

1)             verificare il possesso da parte dei concessionari e di eventuali sub concessionari di attività specifiche dei requisiti sia di ordine generale che speciale, previsti dalla Parte Il - Titolo I - Capo Il del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e quanto meglio specificato nel Regolamento di Attuazione ex art. 95 e segg. del D.P.R. 207/2010;
2)             adottare tutti i provvedimenti necessari per procedere alla conclusione dell'iter procedurale di approvazione in ordine tecnico, del collaudo e certificazione della agibilità dei singoli Punti Verde Qualità allo scopo di procedere all’acquisizione al patrimonio capitolino di tutte le attrezzature e gli impianti realizzati;
3)             adottare tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione al patrimonio capitolino delle opere realizzate in difformità del progetto approvato e/o dell'ambito normativo di riferimento;
4)             regolamentare la previsione delle attrezzature e dei servizi previsti ex art. 3 della Del. CC n. 169 del 01-02.08.1995, come di seguito indicato:
a)             per il calcolo della Superficie coperta è utilizzato il criterio della S.U.L. così previsto e disciplinato dal nuovo P.R.G.
b)             sono considerate compatibili le funzioni previste dall’art. 84 delle NTA del PRG vigente ivi comprese le foresterie sportive;
c)             l’impianto sportivo e/o l’attrezzatura con copertura mobile previsto nei Punti Verde Qualità non può avere una superficie superiore a mq. 2.000. Per i Punti Verdi Qualità con estensione complessiva superiore a sette ettari detti impianti possono essere due per una superficie complessiva non superiore a 4.000 mq.
i progetti presentati dai concessionari e quelli in corso di approvazione non potranno prevedere la realizzazione di strutture sportive per la pratica di discipline sportive che siano già praticate in impianti sportivi comunali ubicati nel bacino d’utenza individuato dall’Osservatorio per gli impianti sportivi di cui al regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi capitolini.
Qualora tali bacini d’utenza non siano stati definiti dall’Osservatorio, il richiedente deve dimostrare che il nuovo impianto serve nuovi utenti.
L’analisi del bacino di utenza deve essere oggetto di specifica approvazione da parte del Dipartimento competente in materia di sport in contraddittorio con il soggetto interessato.
Gli impianti temporanei stagionali sono compatibili ma non possono avere una superficie di occupazione superiore a 2.000 mq., non possono avere una durata superiore a trenta giorni e non possono ripetersi per più di due volte all’anno.
             5)  incaricare la Ragioneria Generale di provvedere in contraddittorio con i singoli concessionari alla revisione dei Piani Economici Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. allo scopo di individuare gli interventi possibili e/o necessari per garantire la sostenibilità economico – finanziaria dell’intervento;
             6)  incaricare la Ragioneria Generale di ricontrattare con gli Istituti di credito le condizioni (tasso, fisso/variabile, etc.) e il periodo di restituzione dei mutui anche mediante il prolungamento del periodo di concessione e della durata dei mutui fino ad un massimo di 30 anni fissando al contempo le condizioni necessarie da approvare con specifico atto deliberativo


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