sabato 7 aprile 2018

Statuto sociale dell'ASSOCIAZIONE “SALVIAMO IL PARCO DELLA MADONNETTA”



ASSOCIAZIONE “SALVIAMO IL PARCO DELLA MADONNETTA”
STATUTO SOCIALE

Art. 1: SEDE – L’Associazione ha sede in Roma, via Giuseppe Viner n. 198. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Art. 2: SCOPI E OGGETTO SOCIALE – L’Associazione “Salviamo il Parco della Madonnetta” ha lo scopo di promuovere iniziative socioculturali ed interventi volti a risanare l’area verde da anni abbandonata ed in stato di evidente degrado, con ingenti danni economici a carico della cittadinanza coinvolta in via diretta ed indiretta. L’Associazione si propone, inoltre, di tutelare la zona del parco nei limiti delle proprie risorse e facoltà, l’habitat naturale, le strutture, le attività praticate nel parco quando la concessionaria cui il Comune di Roma aveva appaltato la gestione del c.d. “punto verde qualità” ne aveva la manutenzione.  L’associazione si prefigge, altresì, di promuovere ogni azione ed iniziativa di interesse ludico, sportivo e culturale ai fini della diffusione dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, nel rispetto delle finalità cui il lotto di terreno era destinato. L’associazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, si pone come soggetto intermediario tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e, nella persona del Presidente pro-tempore, potrà costituirsi in eventuali procedimenti davanti alle competenti Autorità giudiziarie per la tutela e la salvaguardia degli interessi della zona coinvolta e della popolazione locale, in ciò anche agendo, ove necessario, in contrapposizione con la PA. Per raggiungere i propri fini l’Associazione potrà dotarsi degli strumenti mobili e/o immobili che riterrà più opportuni.
L’Associazione ha facoltà di promuovere delibere di iniziativa popolare e di raccogliere pubbliche sottoscrizioni, previe opportune informazioni relative agli aderenti, per il perseguimento gli obbiettivi ivi stabiliti. L'attività dell’Associazione non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti alla stessa.
L’Associazione può svolgere ogni altra attività connessa con l’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, nonché compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo.
Tutte le attività, non conformi agli scopi sociali, sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE - L'adesione all’Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione. La stessa si pone come soggetto giuridico indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, o realtà sociale costituita. Possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche, donne e  uomini, italiani o stranieri purchè domiciliati nel territorio dello Stato, che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e s’impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’associato che non sia persona fisica è rappresentato nell’Associazione dal proprio legale rappresentante o da persona delegata. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’iscrizione dà diritto – a chi è in regola con le norme del tesseramento – alla partecipazione alle attività dell’Associazione ed alle tutele da questa previste. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.lgs. 196/03, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato all'atto dell'ammissione.
Il socio s’impegna al versamento della quota sociale, entro dieci giorni dall’iscrizione nel registro dei soci, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile ad eccezione del caso di morte dell’associato. Gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di approvarne annualmente il bilancio.
Ogni associato ha diritto di voto in assemblea. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata a favore dell’Associazione secondo le modalità e i limiti previsti dal regolamento organizzativo.
Verso gli altri associati ed all’esterno dell’associazione i medesimi dovranno tenere un comportamento improntato all’assoluta correttezza e buona fede. L’aderente che contravviene ai doveri indicati nel presente Statuto può essere espulso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo o maggioranza degli aventi diritto previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione all’Associazione almeno trenta giorni prima della deliberazione di espulsione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e gratuitamente. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi la cui entità viene stabilita dal Consiglio. I nuovi soci versano la quota dopo l’avvenuta comunicazione di ammissione.
La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
-recesso, da notificare al Consiglio;
-radiazione;
-decesso;
-scioglimento della persona giuridica.

Art. 4: QUOTE ASSOCIATIVE - L'adesione all’Associazione comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. L’Associazione provvederà all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall’assemblea, tale autotassazione è diretta a finanziare attività istituzionali ed è stabilità dall'assemblea degli aderenti entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Ogni quota copre l'adesione all’Associazione per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, pena il decadimento dalla posizione di aderente all’Associazione.
Ogni nuovo associato al momento dell’iscrizione verserà una quota associativa pari ad € 20,00 (venti) che verrà versata su un conto corrente dell’Associazione e di cui verrà fornita relativa documentazione ad ogni chiusura di bilancio annuale.

Art. 5: FONDO COMUNE - I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell’Associazione con il quale la stessa risponde delle proprie obbligazioni.

Art. 6: ORGANI E POTERI

-    ASSEMBLEA dei SOCI: ogni socio ha la facoltà di proporre iniziative inerenti gli scopi dell’associazione su cui l’Assemblea decide a maggioranza qualificata (50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere i quali, insieme con altri tre consiglieri eletti dall’assemblea, compongono il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
-      SEGRETARIO: ha il compito di redigere i verbali delle Assemblee costituite, tenere aggiornato il libro dei Soci e curare ogni forma di comunicazione con gli organi di stampa.
-     TESORIERE: ha in incarico di gestire il conto corrente intestato all’associazione, le quote versate dai soci, gestire contatti e valutare situazioni economiche con soggetti finanziatori, gestire eventuali donazioni in denaro ed in beni mobili destinate all’associazione, redigere il Bilancio di inizio e fine anno.
-    5 CONSIGLIERI: hanno potere consultivo e decisivo in merito ad ogni questione riguardante i fini e le modalità di gestione dell’associazione, convocano l’Asssemblea dei soci ogni 2 mesi ed in casi straordinari qualora per particolari esigenze ne convengano la necessità, atti di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione di comune accordo con gli altri organi.
-    VICEPRESIDENTE: ha la rappresentanza formale ma non legale dell’Associazione, veglia sull’operato degli altri Organi, ha potere decisorio in caso di contrasti all’interno dell’Associazione ed in assenza del Presidente pro tempore, ha facoltà di sostituire ed affiancare il Presidente in incontri con altre realtà sociali ed istituzionali.
-    PRESIDENTE: agisce in nome e per conto dell’associazione ed è responsabile per l’attività da essa ed in essa svolta. Ha la rappresentanza sostanziale e processuale –attiva e passiva- dell’Associazione. Può conferire procure alle liti per la proposizione di azioni giudiziarie, nonché sporgere denunce querele per conto dell’Associazione.
Il presidente è anche presidente del Consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea tra i consiglieri, è unico rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi al domicilio del consigliere entro 5 giorni dalla data di convocazione.
Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno 2 dei consiglieri.

Art. 7: RECESSO - Ciascun aderente è libero di recedere dall’Associazione in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopracitati. I contributi versati non saranno ripetibili.

Art. 8: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vicepresidente e da almeno 1/10 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno tre (3) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o apposito volantino informativo.

Art. 9: DURATA E SCIOGLIMENTO – l’Associazione rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.

Art. 10: DIRITTI DEGLI ADERENTI - I Soci hanno i seguenti diritti:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;
- partecipare e divulgare secondo i propri mezzi e capacità alle iniziative organizzate dall’Associazione.

Art. 11: DOVERI DEGLI ADERENTI

- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- non divulgare false informazioni inerenti scopi ed attività dell’associazione;
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Art. 12: ESCLUSIONE DEI SOCI

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore dell’Associazione
- mancato pagamento della quota associativa
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali.

Art. 13: COMPENSI - I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Art. 14: PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote iscrizione dei promotori
- contributi e liberalità ricevute
- riserve formate con utili
- altre riserve accantonate.

Art. 15: ESERCIZIO SOCIALE - L’esercizio sociale decorre dal momento della costituzione della presente associazione al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il consiglio direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 16: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'associazione.

Art. 17: DESTINAZIONE DEGLI UTILI - Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi e avanzi di gestione, e il capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 18: SCIOGLIMENTO - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19: Responsabilità - L’Associazione risponde con i propri beni delle obbligazioni contrattuali e da fatto illecito.  A tal fine può, su delibera del Consiglio Direttivo, essere stipulata idonea polizza assicurativa.

Art. 20: CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 21: NORME DI RINVIO - Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Il liquidatore viene nominato dall’Assemblea. Può essere nominato anche tra gli amministratori uscenti.