Diffida ad adempiere 17/12/2012 per la revisione convenzione/concessione
Il sottoscritto prof. Andrea Ciabocco nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S.D. Polisportiva CIABOCCO ANDREA srl con sede in Roma via di Macchia Saponara n.97 (P.IVA/CF 05332481000) già Ciabocco Andrea srl a seguito di assemblea straordinaria del 21 maggio 2009 constatata da pubblico verbale redatto dal Notaio Giovanni Floridi in Roma , rep. n° 25077, racc. n° 17134)
premesso
nel 1995 il Servizio Giardini del Comune di Roma valutò di essere nell’impossibilità di attrezzare ed assicurare una manutenzione costante ed efficace di tutte le aree verdi di proprietà comunale e, sulla base di tale valutazione tecnico - progettuale, il Consiglio Comunale con la deliberazione n.169 del 1^ agosto 1995 si determinò ad indireun bando per l’affidamento in concessione dell’attrezzaggio e gestione delle aree di proprietà comunale e delle aree verdi non attrezzate o insufficientemente attrezzate (creazione dei Punti Verdi Qualità) al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini;
alla citata deliberazione erano allegati:
× il bando per la realizzazione e la gestione dei punti verdi qualità;
× il disciplinare contenente criteri, modalità e condizioni per l’affidamento in concessione;
× l’elenco delle aree con schede contenenti notizie, indicazioni e prescrizioni specifiche per ogni singola area e, in particolare, il canone di concessione determinato dalla Commissione Stime del Comune di Roma;
in particolare, nel “bando”, quanto all’oggetto, era specificato: “L’A.C. concede a soggetti pubblici e privati la facoltà di presentare progetti-proposte per la sistemazione e gestione del verde pubblico attrezzato su aree di proprietà comunale, con possibilità di gestione privata, di un complesso articolato di servizi ed attrezzature a carattere ricreativo, culturale, commerciale e di servizio (…). Le modalità di realizzazione, di gestione e di uso delle singole aree saranno disciplinate da apposta convenzione”
tra le aree messe a bando era compresa un’area di mq 213.600 circa in Roma compresa tra via di Acilia, via di Saponara e via Bruno Molajoli – Municipio Roma 13 denominata Punto Verde Qualità 13.8 “Piano di Zona B/8 Madonnetta”
la ditta individuale Andrea Ciabocco (dante causa della società esponente) in data 13 marzo 1996 presentò domanda per ottenere la concessione dell’area secondo le modalità previste dal bando;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 4480 del 17 dicembre 1996 fu approvata la graduatoria per ogni singola area e per l’area Piano di Zona B/8 Madonnetta risultò prima classificata la proposta presentata dalla ditta individuale Andrea Ciabocco (dante causa della società esponente);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 7 maggio 1998 furono approvate integrazioni ed interpretazioni autentiche della deliberazione del Consiglio Comunale n.169/95 definendo anche le procedure, i criteri ed i caratteri di intervento sulle diverse aree per la realizzazione i Punti Verdi Qualità;
tra l’altro, tale deliberazione rilevava che “è emersa la opportunità per i primi classificati di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Istituto del Credito Sportivo, per cui si rende necessario autorizzare la modifica della figura giuridica del soggetto primo classificato in modo conforme a quanto richiesto dall’I.C.S.”
la ditta individuale Andrea Ciabocco presentò il progetto definitivo che, dopo l’esame della conferenza dei servizi, fu approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 2175 del 17 gennaio 1999 che prese anche atto dell’avvenuta trasformazione del soggetto concessionario nella CIABOCCO ANDREA SRL (per atto Notaio Patrizio Sbardella in data 04/06/1996 rep.63376 racc. n°10606);
la CIABOCCO ANDREA SRL (a seguito di assemblea straordinaria del 21 maggio 2009 constatata da pubblico verbale redatto dal Notaio Giovanni Floridi in Roma , rep. n° 25077, racc. n° 17134 trasformatasi in S.S.D. Polisportiva CIABOCCO ANDREA)presentò il progetto esecutivo che, dopo i necessari pareri favorevoli, fu approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Attuazione e Gestione P.V.Q. n. 10 del 10 settembre 2001;
con Determinazione del Dirigente dell’Area Attuazione e Gestione P.V.Q. n. 17 del 27 dicembre 2001 fu approvato lo schema di convenzione- concessione;
la convenzione – concessione fu sottoscritta in data 28.12.2001 tra il Comune di Roma in persona dell’arch. Stefano Mastrangelo, nella sua qualità di Direttore del X Dipartimento e la Ciabocco Andrea s.r.l. (successivamente trasformatasi in S.S.D. Polisportiva CIABOCCO ANDREA);
con la predetta convenzione - concessione era formalmente concessa alla Ciabocco Andrea srl l’area di proprietà comunale della superficie complessiva di mq 213.600 circa sita in Roma e compresa tra via di Acilia, via di Saponara e via Bruno Molajoli (Municipio XIII) per la realizzazione del Punto Verde Qualità “Madonnetta”;
in detta convenzione erano descritte le caratteristiche dell’intervento e il dettaglio delle opere da realizzare, i servizi gratuiti e a pagamento da erogare alla cittadinanza, le imprese incaricate di realizzare le opere, i tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, i tempi di attuazione delle sistemazioni del verde pubblico attrezzato e delle attrezzature obbligatorie;
considerato
che da tutto quanto sopra esposto appare evidente la qualificazione giuridica dell’intervento come “concessione di lavori pubblici” che è definita dal comma1 dell’arrt. 143 del D.Lgs 163/2006 e ss.ii.mm. “hanno di regola ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati nonché la loro gestione funzionale ed economica”. Infatti:
× il progetto definitivo fu elaborato dalla società esponente ed approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 2175 del 17 gennaio 1999; la progettazione definitiva del Punto Verde Qualità Madonnetta;
× il progetto esecutivo fu presentato dalla società esponente ed approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Attuazione e Gestione P.V.Q. n. 10 del 10 settembre 2001;
× l’art. 5 della convenzione – concessione definisce le opere da realizzare come “opere di proprietà comunale di servizio pubblico” e l’art. 22 della stessa chiarisce che “tutte le opere realizzate (…) s’intendono acquisite al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 934 e seguenti del codice civile”;
× l’art.8 della convenzione – concessione descrive dettagliatamente le opere da realizzare;
× l’art. 9 della convenzione – concessione descrive dettagliatamente i servizi gratuiti e i servizi a pagamento da erogare da parte della concessionaria realizzante;
× l’art. 10 della convenzione – concessione nel definire le modalità di gestione richiama il programma gestionale presentato dalla concessionaria;
× gli artt. 11 – 18 della convenzione – concessione disciplinano i tempi e le modalità di esecuzione delle opere previste;
× l’art. 19 disciplina i poteri di vigilanza dell’Amministrazione Comunale e il collaudo;
che, in particolare, alla concessione - convenzione erano allegati “il piano gestionale” (allegato B) e il “quadro economico generale” (allegato D) coerentemente con il disposto del comma 8 del citato articolo 143 prevede che “costituiscono parte integrante “ del contratto “i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione”.
ritenuto
che, successivamente alla firma della concessione - convenzione e alla realizzazione delle opere del Punto Verde Qualità Madonnetta:
× sono stati ultimati e realizzati nella medesima parte del Municipio XIII altri Punti Verdi Qualità ed esattamente il P.V.Q. 13.12 Parco dei Pescatori( piscine , palestre, area commerciale), il P.V.Q. 13.13 Parco Pineta di Via Oletta (area ludica), il P.V.Q. 13.17 Parchi della Colombo( piscina,palestre,area commerciale);
× sono stati realizzati altri impianti sportivi di proprietà capitolina ed esattamente il Centro Federale Polo Natatorio di Ostia , lo Sporting Club Infernetto, la seconda piscina del Centro Sportivo Comunale Le Cupole;
× Roma Capitale ha concesso a soggetti privati di realizzare impianti sportivi ed esattamente il Centro Sportivo Babel( piscine,palestre,calcetto,area commerciale), la seconda piscina e palestre del Centro Sportivo Eschilo 1;
× Che sono in fase di ultimazione il Punto Verde Qualità 13.1 Parco Dragona Acilia Nord ( piscine,palestre) e il Centro Sportivo di Via Mellano (piscina e palestre);
che la realizzazione di tali strutture incide fortemente sull’utenza del Punto Verde Qualità Madonnetta che ha subito a tuttoggi una notevole variazione dalla previsione originaria:
- Incassi 2009 € 1.226202
- Incassi 2010 € 1.498.507
- Incassi 2011 € 1.496.816
che tali fatti costituiscono variazioni apportate dalla stazione appaltante che comportano una modifica dell’equilibrio del piano rendendo necessaria la sua revisione così come previsto dal comma 8 del citato articolo 143 del D.Lgs 163/2006 e ss.ii.mm;
che è interesse della società esponente rideterminare nel più breve tempo nuove condizioni di equilibrio del piano per evitare gravi situazioni di indebitamento finanziario ed economico;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la S.S.D. Polisportiva CIABOCCO ANDREA srl in persona dell’ Amministratore Unico prof. Andrea Ciabocco
invita
1. il Sindaco di Roma Capitale, on. le Gianni Alemanno, domiciliato per la carica in Roma, piazza del Campidoglio n. 1
2. il Responsabile l'Ufficio Temporaneo di Scopo Gestione e Sviluppo Punti Verdi Qualità, avv. Angela Raimondo, domiciliata per la carica in Roma, Circonvallazione Ostiense n° 191
a provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari ed opportuni per la revisione della convenzione - concessione tra Roma Capitale e la società esponente per ristabilire l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione economica del Punto Verde Qualità Madonetta
avvertendo sin da ora
che, in difetto, la società esponente si vedrà costretta a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere la nomina di uno o più commissari ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi, ritenendo Roma Capitale e l’avv. Angela Raimondo in solido tra loro responsabili.
informa
che l’eventuale silenzio, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 241/1990, “senza necessità di ulteriori istanze e diffide”, sarà considerato “accoglimento della domanda” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della medesima Legge 241/90.
Roma 17/12/ 2012
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