ASSOCIAZIONE
“SALVIAMO IL PARCO DELLA MADONNETTA”
STATUTO
SOCIALE
Art.
1: SEDE – L’Associazione ha sede in Roma, via Giuseppe Viner n. 198. La sede potrà variare
secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.
Art.
2: SCOPI E OGGETTO SOCIALE – L’Associazione “Salviamo il Parco
della Madonnetta” ha lo scopo di promuovere iniziative socioculturali ed
interventi volti a risanare l’area verde da anni abbandonata ed in stato di
evidente degrado, con ingenti danni economici a carico della cittadinanza
coinvolta in via diretta ed indiretta. L’Associazione si propone, inoltre, di tutelare
la zona del parco nei limiti delle proprie risorse e facoltà,
l’habitat naturale, le strutture, le attività praticate nel parco quando la
concessionaria cui il Comune di Roma aveva appaltato la gestione del c.d.
“punto verde qualità” ne aveva la manutenzione. L’associazione si prefigge, altresì, di
promuovere ogni azione ed iniziativa di interesse ludico, sportivo e culturale
ai fini della diffusione dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, nel
rispetto delle finalità cui il lotto di terreno era destinato. L’associazione,
ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, si pone come soggetto
intermediario tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e, nella persona
del Presidente pro-tempore, potrà costituirsi in eventuali procedimenti davanti
alle competenti Autorità giudiziarie per la tutela e la salvaguardia degli
interessi della zona coinvolta e della popolazione locale, in ciò anche agendo,
ove necessario, in contrapposizione con la PA. Per raggiungere i propri fini
l’Associazione potrà dotarsi degli strumenti mobili e/o immobili che riterrà
più opportuni.
L’Associazione ha facoltà di
promuovere delibere di iniziativa popolare e di raccogliere pubbliche
sottoscrizioni, previe opportune informazioni relative agli aderenti, per il
perseguimento gli obbiettivi ivi stabiliti. L'attività dell’Associazione non ha
fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli
aderenti alla stessa.
L’Associazione può svolgere ogni
altra attività connessa con l’oggetto sociale o comunque finalizzata al
perseguimento degli scopi statutari, nonché compiere tutte le operazioni
ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o
comunque attinenti al medesimo.
Tutte le attività, non conformi
agli scopi sociali, sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e
le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne
e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art.
3: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE - L'adesione all’Associazione è
libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché
l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi
vigenti e non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione. La stessa si
pone come soggetto giuridico indipendente da qualsiasi altra associazione,
comitato, circolo, partito, o realtà sociale costituita. Possono essere Soci
dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche, donne e uomini, italiani o stranieri purchè
domiciliati nel territorio dello Stato, che accettino gli articoli dello
Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione
e s’impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’associato
che non sia persona fisica è rappresentato nell’Associazione dal proprio legale
rappresentante o da persona delegata. E’ esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
L’iscrizione dà diritto – a chi è
in regola con le norme del tesseramento – alla partecipazione alle attività
dell’Associazione ed alle tutele da questa previste. L’ammissione viene
deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta da
parte del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità. In base alle disposizioni del D.lgs. 196/03, tutti i dati personali
raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità
dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato all'atto
dell'ammissione.
Il socio s’impegna al versamento
della quota sociale, entro dieci giorni dall’iscrizione nel registro dei soci,
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio
dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile ad eccezione del caso
di morte dell’associato. Gli associati in regola con il pagamento delle quote
associative hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di
approvarne annualmente il bilancio.
Ogni associato ha diritto di voto
in assemblea. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata a favore dell’Associazione
secondo le modalità e i limiti previsti dal regolamento organizzativo.
Verso gli altri associati ed
all’esterno dell’associazione i medesimi dovranno tenere un comportamento
improntato all’assoluta correttezza e buona fede. L’aderente che contravviene
ai doveri indicati nel presente Statuto può essere espulso dall’Associazione
con deliberazione del Consiglio Direttivo o maggioranza degli aventi diritto
previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni,
da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R al domicilio indicato
dall’aderente all’atto dell’iscrizione all’Associazione almeno trenta giorni
prima della deliberazione di espulsione.
I soci sono tenuti al pagamento
della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
Le attività svolte dai soci a
favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a
titolo di volontariato e gratuitamente. L'associazione può in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Tutti i soci sono tenuti a
corrispondere i contributi associativi la cui entità viene stabilita dal
Consiglio. I nuovi soci versano la quota dopo l’avvenuta comunicazione di
ammissione.
La qualifica di socio cessa per
le seguenti cause:
-recesso, da notificare al
Consiglio;
-radiazione;
-decesso;
-scioglimento della persona
giuridica.
Art.
4: QUOTE ASSOCIATIVE - L'adesione all’Associazione comporta
l'autotassazione regolare degli aderenti. L’Associazione provvederà
all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta
dall’assemblea, tale autotassazione è diretta a finanziare attività
istituzionali ed è stabilità dall'assemblea degli aderenti entro l’ultimo
giorno di ogni trimestre. Ogni quota copre l'adesione all’Associazione per
l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, pena il decadimento dalla posizione di aderente all’Associazione.
Ogni nuovo associato al momento
dell’iscrizione verserà una quota associativa pari ad € 20,00
(venti) che verrà versata su un conto corrente dell’Associazione e di cui verrà
fornita relativa documentazione ad ogni chiusura di bilancio annuale.
Art.
5: FONDO COMUNE - I contributi degli associati e i beni
eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell’Associazione
con il quale la stessa risponde delle proprie obbligazioni.
Art.
6: ORGANI E POTERI
- ASSEMBLEA
dei SOCI: ogni socio ha la facoltà di proporre iniziative inerenti gli
scopi dell’associazione su cui l’Assemblea decide a maggioranza qualificata
(50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente, un
vicepresidente, un segretario ed un tesoriere i quali, insieme con altri tre
consiglieri eletti dall’assemblea, compongono il Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
- SEGRETARIO: ha il
compito di redigere i verbali delle Assemblee costituite, tenere aggiornato il
libro dei Soci e curare ogni forma di comunicazione con gli organi di stampa.
- TESORIERE: ha in
incarico di gestire il conto corrente intestato all’associazione, le quote
versate dai soci, gestire contatti e valutare situazioni economiche con
soggetti finanziatori, gestire eventuali donazioni in denaro ed in beni mobili
destinate all’associazione, redigere il Bilancio di inizio e fine anno.
- 5
CONSIGLIERI: hanno potere consultivo e decisivo in merito ad
ogni questione riguardante i fini e le modalità di gestione dell’associazione,
convocano l’Asssemblea dei soci ogni 2 mesi ed in casi straordinari qualora per
particolari esigenze ne convengano la necessità, atti di gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione di comune accordo con gli altri organi.
- VICEPRESIDENTE: ha la
rappresentanza formale ma non legale dell’Associazione, veglia sull’operato
degli altri Organi, ha potere decisorio in caso di contrasti all’interno
dell’Associazione ed in assenza del Presidente pro tempore, ha facoltà di
sostituire ed affiancare il Presidente in incontri con altre realtà sociali ed
istituzionali.
- PRESIDENTE: agisce
in nome e per conto dell’associazione ed è responsabile per l’attività da essa
ed in essa svolta. Ha la rappresentanza sostanziale e processuale –attiva e
passiva- dell’Associazione. Può conferire procure alle liti per la proposizione
di azioni giudiziarie, nonché sporgere denunce querele per conto
dell’Associazione.
Il
presidente è anche presidente del Consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea
tra i consiglieri, è unico rappresentante dell’Associazione nei confronti dei
terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio
direttivo.
Il Consiglio direttivo è
convocato dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto indicante giorno
ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi al domicilio del consigliere
entro 5 giorni dalla data di convocazione.
Le delibere del Consiglio
direttivo sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno 2 dei
consiglieri.
Art.
7: RECESSO - Ciascun aderente è libero di recedere dall’Associazione in
ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli
organi sopracitati. I contributi versati non saranno ripetibili.
Art.
8: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea degli aderenti
deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal
Presidente, dal Vicepresidente e da almeno 1/10 degli aderenti, o dal 50%+1
degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà pervenire a tutti
gli aderenti con almeno tre (3) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione
scritta, telefonica o apposito volantino informativo.
Art.
9: DURATA E SCIOGLIMENTO – l’Associazione rimane in vita fino a
diversa decisione espressa dalla assemblea.
Art.
10: DIRITTI DEGLI ADERENTI - I Soci hanno i seguenti diritti:
- eleggere
il Consiglio direttivo;
-
approvare il rendiconto annuale;
- partecipare
e divulgare secondo i propri mezzi e capacità alle iniziative organizzate dall’Associazione.
Art.
11: DOVERI DEGLI ADERENTI
- versare
la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dal Consiglio
direttivo;
-
partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
-
impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- non
divulgare false informazioni inerenti scopi ed attività dell’associazione;
- tenere
verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.
Art.
12: ESCLUSIONE DEI SOCI
Il
promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere
escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio direttivo previa richiesta
di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al
domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di
esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento
degli obblighi assunti da parte del promotore a favore dell’Associazione
- mancato
pagamento della quota associativa
-
inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle
delibere e degli organi sociali.
Art.
13: COMPENSI - I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto
a compensi e/o gettoni di presenza.
Art.
14: PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito da:
- quote iscrizione dei promotori
- contributi e liberalità
ricevute
- riserve formate con utili
- altre riserve accantonate.
Art.
15: ESERCIZIO SOCIALE - L’esercizio sociale decorre dal momento della
costituzione della presente associazione al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il consiglio direttivo
provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione
dell’assemblea il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto
si riferisce.
Art.
16: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE - Oltre alla tenuta dei libri
prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e
delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro
degli aderenti all'associazione.
Art.
17: DESTINAZIONE DEGLI UTILI - Gli eventuali utili conseguiti
devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in
modo indiretto, le riserve, i fondi e avanzi di gestione, e il capitale durante
la vita dell’Associazione.
Art.
18: SCIOGLIMENTO - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
19: Responsabilità - L’Associazione risponde con i propri beni delle
obbligazioni contrattuali e da fatto illecito.
A tal fine può, su delibera del Consiglio Direttivo, essere stipulata
idonea polizza assicurativa.
Art.
20: CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Qualunque controversia sorgesse
in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che
possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune
accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina
dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art.
21: NORME DI RINVIO - Per quanto non previsto nel presente Statuto
si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Per lo scioglimento e la
liquidazione dell’Associazione valgono le norme del Codice Civile e le leggi
vigenti in materia.
Il liquidatore viene nominato
dall’Assemblea. Può essere nominato anche tra gli amministratori uscenti.